Art. 3.
(Abilitazione professionale).

      1. Per esercitare l'attività professionale di pizzaiolo ai sensi della presente legge, è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico seguito da un periodo di sei mesi di pratica presso una pizzeria in qualità di socio partecipante al lavoro o di familiare coadiuvante o di collaboratore coordinato e continuativo o di dipendente dell'impresa.
      2. L'attività professionale di pizzaiolo può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

 

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